Ad appena una settimana dalla Decisione di Esecuzione (Ue) 2020/529 della Commissione del 15 Aprile 2020, con decisione di Esecuzione (Ue) 2020/549 del 20 aprile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE di ieri, sono state ampliate le misure contro l’influenza aviaria.
In particolare, è stato nuovamente modificato l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 a seguito di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri.
Il 21 gennaio scorso, infatti, la Commissione ha già adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 a seguito della comparsa di focolai della influenza aviaria in questione in aziende con allevamento di pollame situate in alcuni Stati membri.
Al fine di contenere il contagio, sono state istituite zone di protezione e sorveglianza, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, individuate in allegato alla medesima decisione.
Successivamente, ulteriori focolai in Germania e in Ungheria hanno comportato un ulteriore recente aggiornamento delle zone di protezione e sorveglianza (decisione di esecuzione UE 2020/504, pubblicato in GU UE L109 del 7.4.2020).
L’aggiornamento delle misure per nuovi casi di influenza aviaria in Ungheria
Con la notifica da parte dell’Ungheria della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, in aziende in cui è tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád, è stata emanata la predetta decisione 2020/529.
La successiva notifica della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria nelle due province, però, ha reso necessaria quest’ultima ulteriore aggiornamento dei confini delle misure delle zone di protezione e sorveglianza.
La Commissione ha evidenziato l’urgenza della situazione epidemiologica in UE per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, per cui si è reso necessario dare immediata efficacia alle misure attuate ed alla consequenziale modifica dell’allegato.
Focolai di influenza aviaria negli Stati Uniti
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 aprile 2020 un ulteriore provvedimento conseguente alla patologia a danno del pollame.
Si tratta del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/544 della Commissione del 20 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
La normativa UE sull’importazione del pollame e delle uova da cova da Paese terzo
La questione non riguarda soltanto il movimento di pollame e uova all’interno dell’Unione europea.
La direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, indica le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (testo consolidato 1.2.2012).
La direttiva è fondamentale anche per l’indicazione (all’art. 2) delle definizioni, non soltanto del “pollame” ma anche dello “stabilimento” o del “veterinario abilitato”.
Le disposizioni della direttiva 2009/158 in merito al’influenza aviaria
Il Capo III della direttiva, poi, dall’art. 22 indica esattamente le norme per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, nonché le condizioni per figurare nell’elenco dei Paesi autorizzati.
La criticità dell’influenza aviaria ha suggerito, più precisamente, la disposizione di cui all’art. 24: Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:
- a) nei quali l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nella direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e nella direttiva 92/66/CEE, sono soggette a denuncia obbligatoria;
- b) che sono indenni dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, oppure che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].
In particolare, poi, ai sensi dell’art. 25, l’importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell’elenco compilato conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:
- a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;
- b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.
L’elenco dei Paesi terzi
A seguire, il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione “istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame” (testo consolidato 7.3.2020).
Lo stesso definisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame.
Inoltre, stabilisce espressamente le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
La situazione negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti figurano nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.
L’accordo tra Unione Europea e Stati Uniti d’America, in merito alle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio, prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell’Unione o negli Stati Uniti.
Recentemente, in data 8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Chesterfield nello Stato del South Carolina.
Le misure USA e UE
A seguito della segnalazione, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata, comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw nello Stato del South Carolina.
Le autorità veterinarie degli Stati Uniti, inoltre, hanno confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione dall’intero territorio degli Stati Uniti nell’Unione e di aver “attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitare la diffusione della malattia”.
La Commissione ha ritenuto opportuno, pertanto, sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dall’area dello Stato del South Carolina colpita dalla HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso.
Di conseguenza, è stata modificata la voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso.
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