Sanificazione di superfici e abbigliamento. Nuove indicazioni dal Ministero

Circolare del 22 maggio: tutte le indicazioni per le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti. Prodotti, superfici e diluizioni. Ozono, si o no?

Pubblicato su Maggio 31, 2020, 1:49 am
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Con Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020, il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni per contenere il contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Dall’inizio della pandemia si sono susseguiti protocolli, ufficiali e non, sulle procedure di pulizia e disinfezione, con svariati dubbi ed originali soluzioni.

Il Ministero della Salute è più volte intervenuto, a tacitare anche informazioni spesso dannose od inutili per il consumatore.

Ora il Ministero della Salute, all’indomani dell’accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, entra nel dettaglio delle procedure di sanificazione, “per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento”.

La tutela di lavoratori, fornitori e consumatori

Di sanificazione, del resto, si parla nei diversi protocolli e linee guida, in ambito di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori.

Prima di entrare nel dettaglio delle relative operazioni, la Circolare ricorda che il corretto lavaggio delle mani e il distanziamento sociale sono le misure principali utili a contrastare il contagio da Sars-Cov-2.

Fermo restando l’adozione di queste due principali e onnipresenti misure, nelle attività commerciali e produttive “la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni” è fondamentale per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus.

La trasmissione del virus

Il contagio da coronavirus, tra cui il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano parlando, respirando tossendo e starnutendo. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, in genere inferiori a un metro.

Possono, dunque, raggiungere nelle vicinanze soggetti che potrebbero contagiarsi o depositarsi su oggetti e superfici, che così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto attraverso le mani verso le mucose di bocca, naso e occhi.

La persistenza sulle superfici

La Circolare riporta i dati relativi ad un recente studio (Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe) sulla persistenza del virus SARS-CoV-2 sulle superfici.

Come in casi analoghi, i dati si riferiscono a condizioni sperimentali, cd. di laboratorio e quindi in assenza di variabili concomitanti (temperatura, umidità, …).

A ciò deve aggiungersi che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo.

SuperficiParticelle virali infettanti rilevate fino aParticelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina30 minuti3 ore
tessuto1 giorno2 giorni
legno1 giorno2 giorni
banconote2 giorni4 giorni
vetro2 giorni4 giorni
plastica4 giorni7 giorni
acciaio inox4 giorni7 giorni
Mascherine chirurgiche strato interno4 giorni7 giorni
Mascherine chirurgiche strato esterno7 giorninon determinato
(fonte Ministero della Salute)

I dati non possono lasciare indifferenti, tenuto conto che i materiali più diffusi nei contesti usuali prevedono una contaminazione che supera le 24 ore.

Valutazione del contesto

Il Ministero della Salute raccomanda, in ciascuna attività produttiva, una valutazione del contesto “per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione”.

Oltre a quanto già indicato per un contesto generalizzato, per le attività commerciali sono tre i punti fermi per il contrasto al Covid-19:

  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Pulizia e sanificazione: definizioni

In virtù dell’art. 1 del DM Industria 7 luglio 1997, n. 274, per gli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82,

  • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • (omissis disinfestazione e derattizzazione)
  • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore

Per l’esercizio di attività di sanificazione è necessaria la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art.2, 3 c. del citato DM 274/97, nonché la presenza del preposto alla gestione tecnica.

L’attività imprenditoriale di sanificazione (come per la derattizzazione e la disinfestazione), dunque, può essere svolta soltanto da imprese autorizzate e per tale attività iscritte.

“I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione” raccomanda il Ministero “ devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate”.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente, con azione virucida come PMC (DPR 6 ottobre 1998, n. 392) o come biocidi ( Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012).

LA GUIDA DEL MINISTERO PER L’USO DI DISINFETTANTI E DETERGENTI

Le Misure organizzative

Una volta valutato il contesto, per attuare efficaci misure di sanificazione, è necessario seguire appropriate misure organizzative.

Riportiamo le indicazioni del Ministero della Salute::

  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  • Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (allegato al DPCM del 26 aprile 2020 – leggi articolo).
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
    • misure di igiene personale e collettiva
    • criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
    • le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Le attività di sanificazione. La sequenza indicata dal Ministero

Corrette attività nella corretta sequenza.

Con questa espressione il Ministero della Salute riassume l’importanza che riveste iol corretto espletamento della procedura di sanificazione una volta valutato il contesto e predisposto le misure organizzative.

Queste le indicazioni di cui alla Circolare ministeriale, che implementano i protocolli di sicurezza e prevenzione:

  • La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
  • La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
  • Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  • I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
  • I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
  • Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
  • L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
  • Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Programmazione dell’attività di sanificazione

Se i locali in cui si svolge l’attività commerciale, produttiva o lavorativa non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria.

La valutazione deriva proprio dai dati relativi alla persistenza del virus sulle superfici.

Sulla programmazione delle attività di sanificazione, il Ministero fornisce alcune specifiche:

  • Mera pulizia ordinaria (con acqua e sapone) per la maggior parte delle superfici e degli oggetti;
  • Pulizia e disinfezione con prodotti disinfettanti ad azione virucida (autorizzati) per interruttori, maniglie o altre superfici e oggetti frequentemente toccati (tastiere, postazioni, schermi tattili, rubinetti,…);
  • Rimozione dei materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione;
  • Eliminazione degli elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone (lavoratori, clienti, fornitori)

Indicazioni sulla scelta di prodotti e procedure

La Circolare ministeriale fornisce, inoltre, le indicazioni per scegliere i disinfettanti appropriati a seconda del materiale dell’oggetto/superficie:

a)   materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, metallo o plastica

  • preliminare detersione con acqua e sapone;
  • utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
  • utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;

b)   materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

Generalmente non facili da disinfettare, i materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale.

Se non è possibile rimuoverli per la pulizia (come per poltrone, sedute o divani) si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Pulizia e sanificazione per ambienti esterni

Le aree esterne, precisa il Ministero della Salute, richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non una disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, richiedono certamente operazioni di pulizia e sanificazione aggiuntive per l’esterno, con riguardo ad arredi (tavolini e sedie ad esempio) e  oggetti toccati spesso da più persone.

Attenzione: “Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico”.

Tipologia di disinfettanti

Sulla tipologia dei disinfettanti, il Ministero della Salute si riporta a quanto già precisato nel Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020, raccomandando di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta.

Percentuali di cloro attivo 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell’apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo?

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.
Bisogna leggere bene l’etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli esempi.    

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:

  • 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua, oppure
  • 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti

Le specifiche in base ai materiali

La Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute riporta le indicazioni generali sui principi attivi per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata

  • Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno: Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
  • Superfici in legno: Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
  • Servizi: Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
  • Tessili (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Abbigliamento e materiali tessili

La Circolare riporta anche le procedure per la disinfezione aggiuntiva per tessuti e capi di abbigliamento, per cui é raccomandato programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti, mentre l’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili, ma le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, anche se non per tutti i capi d’abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).

Ozono, cloro attivo e perossido d’idrogeno

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020:

  • Per l’ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.
  • Per il cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ.
  • Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione.

Le procedure di utilizzo e la sanificazione

Sono, del resto, caratterizzate da un profilo di rischio critico, dove il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo deve contemperare l’efficacia dell’applicazione con la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica.

Questo impone che tali sostanze sanitizzanti debbano essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento.

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, come indicata dalla normativa prima riportata.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o integrate con attività di disinfezione.

Il Ministero, pertanto, indica la sequenza della procedura che preveda l’utilizzo di tali sostanze:

  1. pulizia
  2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
  3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
  4. adeguata areazione dei locali.

fonte Ministero della Salute – Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020

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